Art. 1.
(Attività di intermediazione
sulla pubblicità).

      1. Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge, si intende:

          a) la ricerca e l'acquisizione, per conto di terzi, di ogni forma di spazio atto a contenere messaggi diffusi, in qualsiasi modo, a pagamento o dietro altro compenso, da un inserzionista, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

          b) la pianificazione, per conto proprio o per conto di terzi, dei messaggi di cui alla lettera a);

          c) la valutazione, la gestione e il controllo, per conto proprio o per conto di terzi, degli investimenti previsti per la diffusione dei messaggi di cui alla lettera a).